In applicazione del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in questa sezione vengono riportate le informazioni relative agli Organi di indirizzo politico – amministrativo e di gestione, come indicato all’art. 13, c. 1, lett. a) del D.lgs 33/2013 e dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico, come indicato all’art. 14 del medesimo decreto.
Si precisa che i consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.
All’organo amministrativo è affidata la gestione della società. A tal fine il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge, lo statuto societario o la delibera di nomina riservano espressamente ai soci. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli articoli 2381 e 2475 ultimo comma c.c., può nominare un amministratore delegato fissandone le attribuzioni e i poteri anche di rappresentanza, salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea. Si applica in quanto compatibile l’art. 2381 c.c.