Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

In applicazione del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in questa sezione vengono riportate le informazioni relative agli Organi di indirizzo politico – amministrativo e di gestione, come indicato all’art. 13, c. 1, lett. a) del D.lgs 33/2013 e dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico, come indicato all’art. 14 del medesimo decreto.

Si precisa che i consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

All’organo amministrativo è affidata la gestione della società. A tal fine il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge, lo statuto societario o la delibera di nomina riservano espressamente ai soci. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli articoli 2381 e 2475 ultimo comma c.c., può nominare un amministratore delegato fissandone le attribuzioni e i poteri anche di rappresentanza, salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea. Si applica in quanto compatibile l’art. 2381 c.c.

PRESIDENTE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SINDACO REVISORE UNICO

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Contenuto inserito il 04/02/2021 Aggiornato al 21/03/2024