Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV
Art.31 del D.Lgs. 33/2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attivita’ dell’amministrazione.
((1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche’ tutti i rilievi ancorche’ non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attivita’ delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.))
La delibera ANAC n. 1134/2017 ha chiarito che anche nelle società in controllo pubblico occorre individuare un soggetto cui attribuire le funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Per il Parco Tecnico Scientifico l’organo di controllo che svolge le funzioni di OIV è il Consiglio di Amministrazione cui è demandata l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione.
Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Contenuto inserito il 10/04/2021 Aggiornato al 12/07/2024